Corpo:
Il Consiglio regionale dell’Ordine è composto da sei giornalisti professionisti e tre giornalisti pubblicisti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione, eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti all’Albo.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio elegge al suo interno presidente, vicepresidente, segretario/a e tesoriere ed esercita le seguenti attribuzioni:
- cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- dispone la convocazione dell'assemblea;
- fissa con l’osservanza del limite massimo previsto dall’art. 20 lettera g) le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l’iscrizione nell’Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
- esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge