La riforma degli ordinamenti professionali di cui al DPR 137/2012 ha distinto le funzioni amministrative dalle funzioni disciplinari, attribuendo queste funzioni ad appositi organi.
Presso ogni Ordine regionale è pertanto istituito il Consiglio di disciplina territoriale composto da nove consiglieri, scelti dal presidente del Tribunale all’interno di una lista di nomi - pari al doppio dei componenti da nominare - presentata dal Consiglio dell’Ordine
Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario/a dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo.
Il Consiglio di disciplina territoriale è suddiviso in Collegi, ognuno dei quali composto da tre consiglieri (due professionisti e un pubblicista) di cui almeno una donna.
La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.
Al Consiglio di disciplina territoriale sono affidati i compiti di istruzione e decisione sulle questioni disciplinari.
Il Consiglio di disciplina territoriale riceve le segnalazioni in materia disciplinare provenienti dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, dal Procuratore della Repubblica o comunque dal Pubblico ministero, da parte di altri esponenti pubblici o privati, e può promuovere il procedimento anche per iniziativa d'ufficio.
Segnalazioni e esposti vanno inviati via pec all'indirizzo consigliodisciplina.pec@giornalistitaa.it